30 Sep, 2025 - 14:30

Terni, Corte dei conti condanna dirigente veterinario: riposi fantasma e ufficio ad uso privato

Terni, Corte dei conti condanna dirigente veterinario: riposi fantasma e ufficio ad uso privato

Un dirigente veterinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Izsum) è stato condannato dalla Corte dei conti a risarcire 12.525,17 euro all’ente, oltre rivalutazione e interessi, con ulteriore liquidazione di 717,06 euro di spese a favore dello Stato. Il motivo? Secondo il collegio, le giornate di riposo compensativo ottenute tra il 1° gennaio 2022 e il 9 gennaio 2023 derivavano da ore di lavoro straordinario mai giustificate da reali servizi di pronta disponibilità.

Non è tutto, nella stessa vicenda emerge anche l’utilizzo a uso privato, come abitazione, dei locali della sede di Terni.

I controlli a Terni: badge, codici interni e una perquisizione

Gli accertamenti richiesti dalla Procura regionale e svolti dai carabinieri del Nas di Perugia hanno messo in fila dati e presenze, come riporta in prima battuta TerniToday. Per 54 volte il dirigente ha timbrato con causale “Ectr” (eccedenza turno), spesso nel fine settimana, attestando permanenze continuative dalle 7.00 alle 20.00. A quelle registrazioni sono seguiti 65 giorni di assenza con causale “Rert” (recupero turno), per un controvalore lordo pari a 25.050,35 euro.

Nel novembre 2022, durante una perquisizione negli uffici di Terni, i militari hanno rinvenuto un forno a microonde, una lavatrice, una stufetta e prodotti per l’igiene personale, beni ritenuti di proprietà del dirigente. Per i giudici, elementi coerenti con una presenza abitativa non autorizzata.

La condanna della Corte dei conti e la difesa del dirigente veterinario

L’avvocato Siro Centofanti, difensore del dirigente, ha richiamato una prassi d’istituto che consentirebbe l’uso del codice “Ectr” per ogni permanenza oltre l’orario ordinario del venerdì, non solo in caso di pronta disponibilità. È stato ricordato anche un versamento di 625 euro effettuato dal convenuto per compensare le maggiori spese di luce e acqua imputabili alla permanenza in sede. La Corte ha preso atto di un quadro organizzativo carente e di una vigilanza amministrativa inadeguata, parlando di "tolleranza" rispetto a procedure poco chiare, ma ha ritenuto tali circostanze insufficienti a escludere la responsabilità personale.

Nel motivare la condanna, i giudici contabili hanno valorizzato la ripetizione delle condotte (54 “Ectr” e 65 “Rert” in dodici mesi), la loro sistematicità e l’esperienza professionale del dirigente, ritenuta incompatibile con l’ignoranza delle regole. È stata riconosciuta la responsabilità amministrativa del convenuto per il danno erariale e, contestualmente, un concorso di colpa dell’istituto per carenze di controllo e per l’assenza di direttive puntuali sull’uso delle causali.

Da qui la riduzione del quantum rispetto a quanto richiesto dalla Procura e la fissazione dell’importo in 12.525,17 euro, pari al 50% del danno liquidato.

Le ricadute: stretta su timbrature e permanenze fuori orario

La pronuncia indica la necessità per l’Izsum di chiarire in modo tassativo l’impiego dei codici di giustificazione, con tracciabilità delle chiamate di pronta disponibilità e delle ore eccedenti, e di rafforzare i controlli su presenze prolungate in giorni festivi. L’uso privatistico degli spazi, reso evidente dagli elettrodomestici rinvenuti, viene bollato come incompatibile con la destinazione pubblica dei locali.

Il caso, sottolinea la sentenza, rappresenta un campanello d’allarme su un’area in cui la commistione tra flessibilità organizzativa e benefici economici può generare storture.

La sequenza è quella descritta negli atti: 54 timbrature con causale di eccedenza, 65 giornate di recupero, 25.050,35 euro lordi di riposi compensativi attribuiti, 625 euro versati a titolo di ristoro utenze. A valle del riconoscimento di un concorso dell’amministrazione, la Corte ha disposto il ristoro in misura dimezzata. Per l’ente, oltre al recupero delle somme, la vicenda impone l’aggiornamento dei protocolli interni e una maggiore vigilanza; per il personale, la decisione riafferma che l’abuso degli strumenti di rilevazione presenze integra un danno erariale perseguibile anche in presenza di prassi diffuse.

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Giorgia Sdei
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