17 Apr, 2026 - 19:26

La Ternana è salva: ok all’esercizio provvisorio, nominati i curatori

La Ternana è salva: ok all’esercizio provvisorio, nominati i curatori

Articolo di Federico Zacaglioni

 

La sentenza del Tribunale di Terni apre la liquidazione giudiziale della Ternana Calcio S.r.l. e fin dall’intestazione indica il collegio: la dott.ssa Emilia Fargnoli presidente, il dott. Francesco Angelini giudice e la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli giudice relatore, che poi viene nominata anche giudice delegato della procedura. I curatori nominati sono il dott. Francesco Angeli e l’avv. Renato Ferrara.
Per la parte sportiva non c’è un curatore dedicato, ma un esperto nominato dal Tribunale: il dott. Maurizio De Filippo, deputato alla gestione delle questioni connesse all’ordinamento sportivo.

Il provvedimento arriva dopo i ricorsi di alcuni creditori e gli interventi di altri soggetti, assistiti da vari avvocati, tra cui Silvia Pracucci, Elena Briganti, Pierluigi Natali, Carmine Andrea Silvestri, Bruno Ianniello (Riccardo Corridore), Giuseppe Bova, Paolo Gennari e Francesco Silvi per il Comune di Terni. In udienza era presente il dott. Fabio Forti, indicato come legale rappresentante della società, che non si è opposto all’apertura della procedura.

Il quadro processuale e gli interventi in udienza

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provati i presupposti della liquidazione giudiziale. Ha valorizzato l’esposizione debitoria, la perdita patrimoniale emersa dalla documentazione contabile, la mancata ricapitalizzazione e l’inadempimento verso diversi creditori. Ha anche considerato che lo stato di liquidazione volontaria non escludeva, nel caso concreto, l’insolvenza.

La parte sportiva è centrale. Il Tribunale ha disposto l’esercizio provvisorio per tre mesi per salvaguardare il titolo sportivo, l’affiliazione alla FIGC e la partecipazione al campionato, spiegando che senza continuità l’attivo si sarebbe rapidamente svalutato. Proprio per questo, oltre ai due curatori, ha nominato il dott. Maurizio De Filippo come esperto per le questioni legate all’ordinamento sportivo. Si tratta di un tecnico di area giuridico sportiva con esperienza negli organi FIGC e in società di calcio, chiamato dal Tribunale come garante dei passaggi chiave con la giustizia sportiva e le norme NOIF

Il dispositivo prevede anche gli adempimenti immediati dei curatori, l’inventario, la relazione sulle cause dell’insolvenza, l’accesso alle banche dati, la predisposizione del programma di liquidazione e la fissazione dell’udienza per lo stato passivo al 14 ottobre 2026.

Le prove documentali e gli obblighi contabili imposti dalla sentenza

Sul piano probatorio, il Tribunale usa la situazione economico patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2026 e il bilancio al 30 giugno 2025 per dimostrare l’insolvenza. La relazione ex art. 2482 bis codice civile descrive una perdita di 13,5 milioni, capitale azzerato e patrimonio netto negativo per 3,5 milioni, mentre le immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2025 sono iscritte per 1,8 milioni di euro, dentro cui rientrano titolo sportivo e affiliazione FIGC. Questi dati servono a mostrare che l’attivo, anche rivalutato in chiave concreta, non basta a coprire i debiti e che alcuni crediti verso soci per futuri aumenti di capitale sono “di non pronta liquidazione”.

Sul piano degli obblighi, la sentenza ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi, in formato digitale, insieme ai libri sociali, alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA e all’elenco dei creditori con domicilio digitale. In più informa la società che deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

In pratica, i bilanci passati vengono usati per certificare il tracollo e, allo stesso tempo, la società è obbligata a mettersi in regola con tutti i depositi contabili per permettere ai curatori di ricostruire la storia recente e impostare inventario, programma di liquidazione e azioni di responsabilità.

L’esercizio provvisorio è regolato nel dettaglio: limitato all’ordinaria amministrazione e ai contratti già in essere, con obbligo di autorizzazione del giudice delegato e del comitato per ogni atto straordinario. I curatori devono tenere contabilità separata per le operazioni del periodo, e tutti i crediti maturati durante l’esercizio provvisorio sono qualificati come prededucibili.

Non è banale: i curatori devono depositare ogni venti giorni un rendiconto dell’attività svolta, con documentazione contabile del periodo di esercizio provvisorio. Devono inoltre informare “senza indugio” giudice delegato e comitato dei creditori su qualsiasi circostanza che possa incidere sulla prosecuzione.

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Lorenzo Farneti
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