06 Oct, 2025 - 21:49

Ternana, tre mesi di inibizione per l’ex presidente D’Alessandro: multa di 5 mila euro al club

Ternana, tre mesi di inibizione per l’ex presidente D’Alessandro: multa di 5 mila euro al club

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il Comunicato Ufficiale n. 159/AA del 6 ottobre 2025, ha pubblicato la decisione relativa al procedimento che vede coinvolti Stefano D’Alessandro, ex presidente della Ternana Calcio, e la società stessa, sanzionati ai sensi dell’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

La vicenda, risalente al novembre 2024, riguarda la fase di acquisizione del club umbro da parte di D’Alessandro, che rilevò la società da Nicola Guida, allora proprietario tramite la N21 Holding S.r.l..
Secondo quanto riportato nel documento federale, l’imprenditore romano avrebbe depositato oltre i termini stabiliti parte della documentazione necessaria a comprovare i requisiti di solidità finanziaria richiesti per l’acquisizione di una società professionistica. In particolare, il ritardo ha riguardato la presentazione dell’idonea classe di merito creditizio, elemento essenziale per la verifica dell’affidabilità economica del nuovo proprietario.

Il ritardo nella documentazione e la violazione del Codice di Giustizia Sportiva

La FIGC ha chiarito che D’Alessandro non ha rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 20 bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), depositando la documentazione richiesta in data 22 novembre 2024, quindi oltre la scadenza, ma entro il termine del soccorso istruttorio.
Questo comportamento, secondo quanto si legge nel comunicato, rappresenta una violazione degli articoli 4, 20 bis e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché delle NOIF, con particolare riferimento ai commi che disciplinano le modalità di acquisizione e il rispetto dei requisiti economico-finanziari da parte dei soggetti che assumono il controllo di una società sportiva.

La violazione formale, pur non compromettendo l’acquisizione in sé, ha portato la Procura Federale ad aprire un procedimento, poi concluso con l’applicazione della sanzione in forma concordata.


L’accordo tra FIGC, Procura Federale e le parti coinvolte

In base a quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale e le parti interessate possono trovare un’intesa per la definizione anticipata della sanzione attraverso l’articolo 126 del CGS.
È quanto avvenuto anche in questo caso, con Stefano D’Alessandro e la Ternana Calcio S.r.l. che hanno chiesto l’applicazione della sanzione concordata, con il consenso della Procura e senza osservazioni da parte del Presidente Federale.

La FIGC ha così ratificato la decisione, rendendo ufficiale il seguente dispositivo:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano D’ALESSANDRO, e della società TERNANA CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano D’ALESSANDRO, in qualità di acquirente la società N21 Holding S.r.l., società controllante il 95% del capitale sociale della Ternana Calcio S.p.a., con atto del 25 settembre 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF, ma in data 22 novembre 2024, entro il termine del soccorso istruttorio, parte della documentazione inerente i requisiti di solidità finanziaria, e segnatamente l’attribuzione di un’idonea classe di merito creditizio;

TERNANA CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

⋅ Sig. Stefano D’ALESSANDRO,
⋅ Società TERNANA CALCIO S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano D’Alessandro;

Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano D’ALESSANDRO,
⋅ € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.r.l.”

 

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Lorenzo Farneti
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