Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso delle Terme Francescane di Spello contro la Regione Umbria, confermando la revoca delle autorizzazioni sanitarie alla struttura e chiudendo la porta anche alla richiesta di risarcimento danni. Con una sentenza depositata all’esito dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, i giudici della Prima sezione hanno dichiarato inoltre irricevibile l’impugnazione contro l’ordinanza di chiusura firmata dal sindaco di Spello perché presentata fuori termine. Il procedimento nasce da un sopralluogo congiunto dei carabinieri del NAS di Perugia e del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2, che avevano segnalato “carenze igieniche, organizzative e tecnologiche” all’interno del complesso termale.

Tutto prende le mosse dal verbale redatto il 18 dicembre 2024, all’esito di un sopralluogo congiunto del Nucleo antisofisticazioni (NAS) di Perugia e del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2. Nella nota inviata a Regione e Comune, l’Azienda sanitaria segnalava criticità rispetto alle autorizzazioni rilasciate alla struttura termale. Tra i rilievi, l’assenza di un direttore sanitario effettivamente individuato e presente, l’utilizzo di un forno a microonde per il riscaldamento dei fanghi termali in sostituzione del macchinario dedicato (risultato non funzionante), il mancato utilizzo della sala disinfezione e il fatto che, tra le varie attività autorizzate, risultasse operativa solo quella otorinolaringoiatrica.
Sulla base di quel verbale, il sindaco di Spello aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva l’interruzione immediata dell’attività sanitaria e il divieto di utilizzo dell’intera struttura, interna ed esterna, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene. Successivamente, la Regione Umbria aveva avviato il procedimento di revoca delle autorizzazioni sanitarie, non prima però di aver disposto una sospensione di trenta giorni, accompagnata dall’avvertimento esplicito che, in assenza della rimozione delle “gravi carenze” riscontrate, si sarebbe proceduto alla revoca definitiva. Solo dopo aver constatato che le criticità non risultavano sanate, la Regione aveva firmato la determinazione dirigenziale di revoca.
Nel ricorso, la società (difesa dall’avvocata Sabrina Santarelli) aveva ricondotto molte delle problematiche a un evento meteorologico “eccezionale” del 3 ottobre 2024, che avrebbe provocato l’esondazione del sistema fognario pubblico, all’origine delle situazioni igieniche contestate. La difesa aveva inoltre lamentato la mancanza di un contraddittorio effettivo con le amministrazioni, l’accesso tardivo alla documentazione fotografica dei sopralluoghi e sostenuto che alcune pratiche censurate, come l’uso del forno a microonde per i fanghi o l’effettuazione di insufflazioni endotimpaniche da parte di un odontoiatra, non sarebbero vietate da alcuna norma di legge.
Il Tar, nel collegio presieduto da Pierfrancesco Ungari con estensore la consigliera Floriana Venera Di Mauro, ha però ritenuto legittima l’azione della Regione, sottolineando come il procedimento non fosse stato immediato, ma avesse seguito una progressione: verbale ispettivo, ordinanza comunale di chiusura, sospensione temporanea con preavviso delle possibili conseguenze. Per i giudici, la società ha avuto un lasso di tempo adeguato per regolarizzare la situazione, senza tuttavia fornire prove convincenti dell’avvenuta rimozione delle criticità. Quanto al contraddittorio, la sentenza ricorda che la Regione ha comunicato l’avvio del procedimento, trasmesso la documentazione, concesso una proroga per le controdeduzioni e ricevuto più note difensive dalla società.

Il punto ritenuto decisivo dal Tar è la questione del direttore sanitario. Dagli atti dell’Usl Umbria 2 emerge che la dottoressa in passato individuata come responsabile sanitario aveva dichiarato di aver concluso il rapporto con la società e di non aver più effettuato accessi nella struttura dal dicembre 2023. Nonostante le richieste dell’Azienda sanitaria alla società di indicare l’attuale direttore sanitario e di produrre la relativa accettazione dell’incarico, nessuna documentazione ritenuta idonea era pervenuta. Le due fatture prodotte dalla società, riferite ad attività svolte lunghi mesi prima, non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un rapporto stabile di direzione sanitaria in essere al momento della revoca.
Il Tar richiama il regolamento regionale n. 9 del 2023 e afferma che “la sola mancanza del direttore sanitario integra una carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività sufficiente, da sola, a giustificare la revoca delle autorizzazioni”.

Oltre al rigetto nel merito, la sentenza del Tar sancisce un’altra battuta d’arresto per la società sul piano processuale. L’impugnazione dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Spello è stata infatti dichiarata irricevibile. Respinta, infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società, che chiedeva di condannare le amministrazioni al risarcimento dei danni economici sofferti per effetto della sospensione e poi della revoca delle autorizzazioni. Nel caso delle Terme Francescane, la domanda risarcitoria è stata definita “del tutto sfornita di prova” e respinta anche per questo motivo, oltre che per la confermata legittimità del provvedimento regionale.
La società ricorrente è stata condannata a rifondere alla Regione Umbria duemila euro di spese legali, oltre accessori di legge. Nessuna liquidazione di spese è stata disposta nei confronti del Comune di Spello e dell’Usl Umbria 2, rimasti non costituiti in giudizio.