Non servono ferite né referti: se l’ex ha paura, l’ammonimento resta. Il
TAR dell’Umbria ha blindato il provvedimento con cui la
Questura di Perugia ha intimato a un uomo di tenersi lontano dalla moglie separata. Il collegio, presieduto da
Pierfrancesco Ungari, ha respinto ogni eccezione:
"La percezione soggettiva di ansia e paura è sufficiente", ha scritto nella sentenza, richiamando la giurisprudenza di
Consiglio di Stato e
Corte di Cassazione. Una linea che ridisegna il confine tra diritto di visita dei figli e diritto alla tranquillità dell’altro genitore.
Dalla bici all’asilo al pedinamento del nuovo compagno: cosa è successo davvero
Secondo l’accusa, l’uomo - assistito dall’avvocato Gabriele Venceslai - aveva trasformato la routine dei figli in un percorso di controllo. Appostamenti sotto casa, passaggi ripetuti davanti all’asilo nido dove lavora la ex, una visita non autorizzata all’abitazione coniugale per "restituire i libri scolastici". Il 2 aprile 2025 è arrivato l’episodio-chiave: il pedinamento del nuovo compagno della donna, documentato da rilevazioni satellitari e testimonianze. La Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha raccolto anche la relazione dell’assistente sociale incaricata del monitoraggio: tutti elementi che hanno fatto scattare l’ammonimento per atti persecutori.
Il ricorrente ha provato a difendersi sostenendo che il giro in bicicletta era solo un "allenamento tracciato su app" e che l’auto incriminata si trovava lì per ragioni di passaggio. Il TAR non ha creduto alla versione: "Le condotte sono astrattamente idonee a generare ansia", ha ribadito il collegio, composto anche da Floriana Venera Di Mauro e Daniela Carrarelli.
Il diritto dei figli non cancella la paura della madre: il principio del "più probabile che non"
Nel mirino della difesa finiva anche il possibile effetto domino sul giudizio civile di separazione e affidamento. L’avvocato Venceslai ha sollevato il rischio di un "pregiudizio" sulle future decisioni del tribunale ordinario. Il TAR ha tagliato corto: "Il provvedimento amministrativo non prefigura alcuna statuizione sul rapporto genitoriale". Traduzione: la Questura può agire in via cautelare senza aspettare che il giudice civile decida chi vede i figli e quando.
Il dispositivo: il TAR rigetta il ricorso e fissa il principio
Secondo il dispositivo pubblicato, il TAR Umbria ha rigettato integralmente il ricorso proposto dall’uomo, confermando la legittimità dell’ammonimento emesso dalla Questura di Perugia. Il collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la tesi dell’amministrazione, che ha dimostrato come le condotte del ricorrente - appostamenti, pedinamenti, contatti ripetuti - fossero idonee a cagionare un concreto stato di ansia e paura nella vittima. Il giudice amministrativo ha ribadito che non è necessaria la prova penale del reato di stalking: basta il rischio concreto, anche in base a elementi indiziari e ricostruzioni plausibili. Il provvedimento resta dunque in piedi, con l’efficacia di un muro tra l’uomo e la sua ex: non serve una condanna penale, basta la ricostruzione plausibile degli inquirenti e la paura di chi subisce.