23 Jun, 2026 - 18:30

Revoca del permesso di soggiorno a stranieri pericolosi: il TAR Umbria dà ragione alla Questura di Terni

Revoca del permesso di soggiorno a stranieri pericolosi: il TAR Umbria dà ragione alla Questura di Terni

La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini prevale sui legami familiari e sui passati percorsi di integrazione, anche quando si tratta di residenti storici nel territorio. Con due sentenze speculari e rigorose, il TAR Umbria ha confermato la revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti nei confronti di due cittadini stranieri stanziati nel ternano, dichiarati socialmente pericolosi. I giudici amministrativi hanno così respinto i ricorsi presentati contro i provvedimenti della Questura di Terni, ribadendo un principio cardine: la permanenza in Italia non è un diritto assoluto e intangibile di fronte a reati di spiccata gravità. La prima decisione ha colpito un uomo già condannato per rapina aggravata e recidivo, mentre la seconda ha riguardato un residente ventennale, padre di quattro figli, gravato da una condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Per il tribunale, in entrambi i casi, la pericolosità sociale è attuale e incompatibile con i requisiti minimi di convivenza civile.

Il primo caso a Terni: la scia di reati e il totale disinteresse per la riabilitazione sociale

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La prima vicenda, definita dalla sentenza numero 00285/2026, ha visto come protagonista un cittadino extracomunitario giunto in Italia nel 2008. L'amministrazione dell'interno ha ricostruito un curriculum penale denso, culminato in una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata ai danni di un minore. Il difensore dell'uomo, l'avvocato Gianni Dionigi, ha tentato di derubricare i fatti a episodi isolati nel tempo, ma il collegio giudicante - composto dal Presidente ed Estensore Pierfrancesco Ungari, dal Consigliere Daniela Carrarelli e dal Referendario Elena Daniele - ha respinto la tesi. A pesare sul giudizio sono stati i successivi deferimenti per furto aggravato, falso materiale e una violenta rissa in un locale pubblico avvenuta a soli nove mesi dal passaggio in giudicato della prima condanna. Un quadro clinico di illegalità che ha spinto i magistrati a rilevare una “predisposizione al crimine, attuale oltre che concreta”.

L’analisi dei giudici di Perugia ha messo in luce anche la totale assenza di elementi reali di radicamento e integrazione. Lo straniero aveva cessato ogni attività lavorativa lecita fin dal maggio 2016 e non poteva vantare un nucleo familiare protetto dalle tutele di legge, avendo sul territorio solo una sorella e dei nipoti. L’irregolarità della condotta è stata confermata anche dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che in precedenza aveva negato l'affidamento in prova ai servizi sociali proprio a causa del “totale disinteresse del condannato all’esecuzione penale in corso” e del fallimento di qualunque percorso risocializzante. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo l'atto della Questura di Terni, condannando il ricorrente anche al pagamento di mille euro di spese processuali.

La famiglia non è uno scudo assoluto di fronte all'associazione per il traffico di droga

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Ancora più complessa sotto il profilo umano e giuridico è la seconda pronuncia, contrassegnata dal numero 00286/2026. Il ricorrente in questo caso viveva in Italia da circa vent'anni ed era padre di quattro figli nati e cresciuti nel Paese, di cui una già cittadina italiana. Una rete di affetti significativi che l'avvocato Claudia Orsini ha posto al centro della strategia difensiva, descrivendo la condanna subita dall’uomo come un mero “incidente di percorso circoscritto temporalmente” a fronte di due decenni di condotta formalmente corretta. La difesa ha inoltre esibito recenti buste paga per dimostrare l'attuale reinserimento lavorativo dell’uomo, unico sostegno economico per l'intero nucleo familiare.

Tuttavia, l'autorità giudiziaria non ha ravvisato i presupposti per la concessione di una seconda opportunità. Il provvedimento della Questura di Terni traeva infatti origine da una condanna definitiva, emessa dalla Corte di Cassazione nel 2022, a quattro anni e otto mesi di reclusione. Il reato contestato non era un episodio di spaccio isolato, bensì il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per fatti commessi tra il 2017 e il 2019. Una fattispecie che, per sua natura, implica stabilità organizzativa e un'adesione consapevole a logiche criminali complesse, avviata quando l'uomo era ormai adulto e pienamente consapevole dei propri doveri sociali. Anche in questa circostanza, il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto aveva segnalato un persistente “atteggiamento di negazione” da parte del condannato rispetto ai reati commessi.

Il bilanciamento del TAR Umbria tra sicurezza nazionale, tutele familiari e norme UE

Nelle motivazioni firmate dal Presidente ed Estensore Pierfrancesco Ungari, i magistrati umbri hanno scolpito un orientamento giurisprudenziale netto in merito alla ponderazione degli interessi in gioco. Il collegio ha chiarito che “la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno”. Poiché gli altri membri della famiglia possiedono gli strumenti legali per conservare o convertire i propri titoli di soggiorno, l'esigenza dello Stato di tutelare la sicurezza collettiva è stata considerata del tutto preminente.

Le decisioni del TAR Umbria ribadiscono l'assenza di automatismi espulsivi per i lungo soggiornanti, ma confermano la piena legittimità dell'azione della Questura di Terni e del Ministero dell'Interno, assistito davanti ai giudici dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia. Quando i reati commessi sono gravi, recenti o di matrice associativa, e manca una reale volontà di risocializzazione, la revoca del titolo di soggiorno diventa l'atto necessario per preservare l'ordine pubblico. Il ricorso è stato respinto, con la compensazione delle spese legali vista la particolarità del caso.

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Federico Zacaglioni
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