06 Oct, 2025 - 12:50

Stroncone, il Comune batte Enersi Technology al TAR: respinta richiesta di risarcimento da 35 milioni per biometano

Stroncone, il Comune batte Enersi Technology al TAR: respinta richiesta di risarcimento da 35 milioni per biometano

Il Comune di Stroncone vince la battaglia legale contro Enersi Technology davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. La società agricola aveva chiesto un risarcimento da danno da ritardo quantificato in oltre 34,8 milioni di euro, sostenendo di aver perso incentivi del PNRR e un'offerta di acquisto da 1,7 milioni per la realizzazione di un impianto di biometano in località Vascigliano. I giudici della Prima Sezione, però, hanno stabilito che "non vi è stato inadempimento né ritardo illegittimo nel procedimento di autorizzazione" e hanno respinto integralmente le domande risarcitorie.

La vicenda nasce nel marzo 2019, quando Enersi Technology società agricola s.r.l. aveva presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato della capacità di 500 smc/h. L'azienda, rappresentata dall'avvocato Alessandro Diamanti, aveva poi denunciato il presunto silenzio-inadempimento delle amministrazioni coinvolte: il Comune di Stroncone (difeso dall'avvocato Daniele Proietti), la Regione Umbria (rappresentata dagli avvocati Luca Benci e Luciano Ricci) e il Ministero della Cultura.

La strategia difensiva di Enersi Technology e le perdite millionarie denunciate

Secondo la ricostruzione della società ricorrente, il ritardo nell'iter autorizzativo avrebbe causato danni enormi. Enersi Technology sosteneva di aver ricevuto un'offerta per l'acquisizione del progetto da parte di Pika Energy s.r.l. per circa 1,7 milioni di euro, opportunità poi sfumata. Ma la perdita più consistente riguardava gli incentivi: l'azienda denunciava di non aver potuto partecipare all'ultima procedura competitiva GSE prevista dal decreto biometano del 15 settembre 2022, perdendo così il contributo in conto capitale del 40% e la tariffa premio garantita per 15 anni di 120 euro per megawattora.

Il danno complessivo, quantificato in una relazione firmata dall'amministratore della Enersi Technology e depositata il 3 luglio 2025, ammontava a 34.825.000 euro "parzialmente da attualizzare". Una cifra che includeva non solo la perdita dell'occasione di vendita, ma anche l'accesso mancato agli incentivi PNRR e alle tariffe premio per la cessione del biometano.

Il TAR smonta la ricostruzione: procedure regolari e documentazione incompleta

La dottoressa Daniela Carrarelli, relatrice della causa e primo referendario del TAR, ha ricostruito minuziosamente l'iter procedurale nella sentenza pronunciata il 23 settembre 2025. Il Collegio, presieduto da Pierfrancesco Ungari e composto anche dalla consigliere Floriana Venera Di Mauro, aveva già chiarito i termini della questione con una precedente sentenza non definitiva del 7 gennaio 2025.

I giudici hanno evidenziato come la richiesta di integrazione avanzata dal Comune di Stroncone con nota del 10 maggio 2024 fosse tutt'altro che formalistica. "La documentazione offerta in pubblica consultazione" risultava infatti incompleta su aspetti cruciali: mancavano le considerazioni sui contributi di AURI (il gestore dell'ambito idrico) e l'errata indicazione del sito come "privilegiato" secondo il Piano regionale di gestione rifiuti.

Particolare rilevanza ha assunto la questione idrica. Il parere della rete idrica del 17 giugno 2022 aveva chiarito che "la zona è caratterizzata da fenomeni di carenza idrica" e che l'allaccio al pubblico acquedotto sarebbe stato garantito solo con un contatore da 13 mm, rendendo necessarie "vasche di accumulo e impianto di pressurizzazione" per eventuali maggiori esigenze.

La decisione finale: nessuna responsabilità per le amministrazioni

Il TAR ha applicato rigorosamente i principi consolidati in materia di danno da ritardo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Come stabilito dall'articolo 2-bis della legge 241 del 1990, "il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure" ma richiede la prova di dolo o colpa dell'amministrazione, del nesso causale e del pregiudizio effettivamente subito.

Nel caso specifico, i giudici hanno concluso che il termine per l'avvio della consultazione pubblica da parte del Comune iniziava a decorrere solo dall'integrazione documentale fornita da Enersi Technology il 30 luglio 2024. Il ricorso, notificato il 27 agosto 2024, risultava quindi prematuro, non essendo ancora scaduti i termini procedimentali.

La Regione Umbria ha potuto dimostrare di aver agito diligentemente nella sua qualità di autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, convocando regolarmente la conferenza VAS il primo luglio 2025. Il procedimento, lungi dall'essere bloccato, proseguiva secondo i tempi previsti dalla normativa. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni trattate, ma per Enersi Technology resta la beffa di una causa costosa e senza risultati, in un settore, quello del biometano, dove i tempi per accedere agli incentivi si stanno progressivamente restringendo.

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Federico Zacaglioni
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