Il ricorso al TAR della Regione Umbria sul progetto Stadio-Clinica di Terni è un atto molto complesso, che interseca la normativa amministrativa riguardante vari aspetti dell'attività politica regionale e comunale. Dalla finanza di progetto attraverso i partenariati pubblico-privati, passando per la programmazione sanitaria fino a quella urbanistica ed edilizia.
Si tratta però anche di una questione sensibile dal punto di vista identitario e territoriale, perché si innesta nel nervo scoperto di una Regione che da sempre vede contrapposti i due capoluoghi e le aree vaste dell'Umbria del Nord, preponderante per disegno geografico e numero degli abitanti, e dell'Umbria del Sud, diversa per modelli economici, bacino di relazione con gli altri territori dell'Italia centrale e - da sempre - fortemente penalizzata nella distribuzione delle risorse, dei servizi e dei centri decisionali politico-amministrativi.
Abbiamo cercato, quindi, di rispondere - prendendo in esame esclusivamente la documentazione ufficiale - ad alcune delle questioni più rilevanti che attengono ai vari soggetti coinvolti in questo procedimento di fronte ai giudici del TAR, alle conseguenze del ricorso regionale sul progetto Stadio-Clinica e alla tempistica che servirà per arrivare alla decisione finale da parte del Tribunale amministrativo regionale.

Prima di tutto gli attori della vicenda. Non c'è solo il Comune di Terni tra le controparti della Regione Umbria. Ma vengono citate in giudizio anche la Ternana Calcio, che ha sottoscritto la convenzione per ottenere in diritto di superficie il terreno dello stadio Liberati per 44 anni, la sua società di scopo Stadium - la newco che dovrà costruire stadio e clinica dopo che Bandecchi ha trasferito alla famiglia Rizzo il progetto della struttura sanitaria - e, infine, la Ternana Women di Unicusano, proprietaria dei terreni su cui dovrebbe sorgere la clinica, anche se c'è l'accordo per la cessione alla Ternana e la ricostituzione di un unico soggetto coinvolto nel progetto.
Le controparti individuate dalla Regione nel ricorso al TAR sono scelte in base al loro coinvolgimento diretto o indiretto nel procedimento e negli effetti degli atti contestati. Il Comune di Terni è l'ente che ha emanato la determina dirigenziale (permesso a costruire, approvazione convenzione stadio-clinica) contro la quale la Regione presenta il ricorso. Ternana Calcio Srl, Ternana Women Srl, Stadium Spa sono - secondo la Regione - i soggetti privati proponenti il progetto e beneficiari degli effetti della determina contestata (realizzazione, gestione, valorizzazione dello stadio, eventuale clinica).
Devono essere coinvolti in giudizio come controinteressati, perché una eventuale sospensione o annullamento degli atti incide direttamente sui loro diritti/interessi e sulle attività oggetto della convenzione.
Provincia di Terni, Prefettura, ASL Umbria 2, che hanno preso parte o espresso pareri nel corso della Conferenza di Servizi, sono stati informati dalla Regione della presentazione del ricorso, in quanto potrebbero essere influenzati dagli esiti del procedimento (per esempio per effetto della programmazione sanitaria, gestione territoriale, vigilanza).

La Regione dell’Umbria ha richiesto la misura cautelare della sospensiva, valutando che la prosecuzione degli effetti della determina del Comune di Terni – e quindi l’avvio del progetto stadio e clinica privata – comporterebbe un rischio di danno grave e irreparabile sia per l’interesse pubblico alla corretta gestione dell’autorizzazione sanitaria sia per il rispetto delle competenze regionali.
Con la sospensiva, la Regione mira a “congelare” subito tutti gli atti impugnati, prevenendo che si consolidino situazioni di fatto difficilmente reversibili in caso di successivo annullamento della determina.
Il TAR Umbria, ricevuta l’istanza, fisserà quindi un’udienza d’urgenza - normalmente entro 15-30 giorni - nella quale le parti esporranno le rispettive posizioni. Il giudice amministrativo deciderà se sussistono i presupposti richiesti: la fondatezza del ricorso (fumus boni iuris) e il rischio concreto di pregiudizio attuale (periculum in mora).
Se la sospensiva viene accolta, tutte le attività collegate sono da considerarsi congelate fino alla sentenza finale; se invece viene respinta, il procedimento comunale potrà proseguire, restando comunque soggetto al giudizio di merito. In questo modo, la sospensiva rappresenta il primo snodo cruciale del procedimento e tutela in modo immediato sia l’interesse amministrativo che quello delle parti coinvolte.
Il giudizio di merito sul caso Stadio-Clinica di Terni entrerà nel vivo dopo la decisione sulla sospensiva, dando spazio al confronto completo tra Regione Umbria e Comune di Terni sulle rispettive interpretazioni delle regole e degli atti sanitari. Coinvolte anche la Ternana Calcio e le altre società chiamate in causa, che difendono il valore degli investimenti privati nel grande progetto cittadino. A queste si affiancano enti come la Provincia di Terni, la Prefettura e l’ASL Umbria 2, che potranno eventualmente partecipare al procedimento.
Nella fase di merito, sia la Regione, decisa a difendere il proprio ruolo nella programmazione della sanità, sia il Comune, convinto della legittimità del proprio iter edilizio, potranno produrre documenti, memorie e testimonianze a sostegno delle proprie ragioni.
La controversia non riguarda solo permessi e carte, ma la rilevanza politica ed economica di un investimento strategico per la città.
Stando alle statistiche del TAR Umbria e alla complessità dei nodi tecnici in discussione, i tempi si preannunciano tutt’altro che brevi: la sentenza definitiva potrebbe arrivare tra dodici e diciotto mesi. Insomma, si profila un percorso giudiziario destinato a occupare tutto il 2026, con prospettive di chiusura non prima dell’inizio del 2027, a meno che non intervengano accelerazioni impreviste o accordi tra le parti.

La Regione dell'Umbria chiede l’annullamento della determina comunale per eccesso di potere, violazione di legge e difetto di istruttoria, ribadendo che il passaggio formale e sostanziale sulle questioni sanitarie spetta esclusivamente alla Regione, che deve valutare con apposita istruttoria ogni nuova struttura sanitaria programmata sul territorio.
Secondo l’avvocatura regionale, la Conferenza dei servizi (chiusasi con parere positivo con prescrizioni) avrebbe espresso un diniego alla realizzazione della clinica e il TAR, chiamato in causa dalla Ternana, si sarebbe pronunciato già contro la struttura.
Il Comune di Terni - nella determina oggetto di ricorso - sostiene di aver legittimamente approvato la convenzione e il permesso edilizio per lo stadio e la clinica privata, ritenendo superate le condizioni regionali grazie alla permanenza di un atto di aggiornamento della programmazione sanitaria regionale mai revocato, di aver concesso solo un permesso a costruire e ribadendo che ogni ulteriore verifica sanitaria sarà comunque di esclusiva competenza regionale nelle fasi successive.
La sentenza del TAR citata dalla Regione, che ha visto la Ternana soccombere, aveva semplicemente evidenziato la carenza di un interesse concreto e attuale a contestare il ritenuto alleggerimento dei requisiti per l’accreditamento. Tanto che nella documentazione successiva alla sentenza, la pretesa riserva di posti convenzionati dal servizio sanitario regionale, prima di costruzione, autorizzazione, convenzionamento e stipula contrattuale, non è più stata inserita.

L’amministrazione comunale ha annunciato che renderà note le proprie controdeduzioni e la strategia processuale soltanto nelle sedi opportune, dichiarando di non voler offrire vantaggi preventivi all’avvocatura regionale.
Nel frattempo, le altre parti chiamate in causa - tra cui la Ternana Calcio, la Provincia, l’ASL Umbria 2 e gli altri enti coinvolti - non hanno fino ad ora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul procedimento.
La Regione chiede l’annullamento della determina comunale per eccesso di potere, violazione di legge e difetto di istruttoria, ribadendo che il passaggio formale e sostanziale sulle questioni sanitarie spetta esclusivamente alla Regione, che deve valutare con apposita istruttoria ogni nuova struttura sanitaria programmata sul territorio.