L’attesa per le imminenti elezioni regionali in Umbria cresce giorno dopo giorno. Due giornate cruciali per il destino della regione, durante le quali i cittadini saranno chiamati a esprimere la loro scelta e decretare chi sarà il nuovo Presidente della Giunta regionale. Prima che il voto abbia luogo, però, c’è una fase particolare che precede il voto: il silenzio elettorale. Un periodo durante il quale ogni forma di campagna elettorale è sospesa, dando agli elettori la possibilità di riflettere serenamente sulla loro scelta. Ma cos’è esattamente il silenzio elettorale? Quanto dura e qual è la sua origine? Scopriamo insieme il significato e l’importanza di questo cruciale momento che precede il giorno del voto.
Di cosa si tratta e come funziona in Italia
Come accennato nell’introduzione, il silenzio elettorale è una misura in vigore dal 1956, concepita per garantire agli elettori un momento di riflessione, durante il quale possano meditare serenamente sulle proposte e le idee presentate dai candidati nel corso della campagna elettorale, al fine di compiere una scelta il più consapevole e ponderata possibile.
In Italia, il silenzio elettorale è regolato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in particolare dall’articolo 9, che stabilisce che: “Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.”
In base a questa normativa, nel giorno precedente le elezioni e nei giorni fissati per la votazione, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, sia diretta che indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come l’affissione di materiali pubblicitari, manifesti o altri stampati. Inoltre, nei giorni di votazione è vietata ogni forma di propaganda entro un raggio di 200 metri dalle sezioni elettorali. In altre parole, il giorno prima del voto e durante le operazioni di apertura dei seggi, i leader politici e i candidati non possono tenere comizi né svolgere alcuna attività di propaganda elettorale.
Le restrizioni sono estese anche alle emittenti radiotelevisive, alla rete Internet e ai social media
Le misure previste non si limitano esclusivamente a quanto stabilito dall’articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, ma sono state successivamente ampliate. Nel 1975, una modifica normativa estendeva il divieto, proibendo alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale il giorno precedente e durante le giornate delle elezioni. Sebbene la legge riguardi chiaramente giornali, radio e televisioni, sia pubbliche che private, l’idea del silenzio elettorale si è progressivamente estesa anche a Internet e ai social media, che sono stati chiamati ad adattarsi a queste limitazioni.
Tuttavia, la legge non è mai stata pienamente aggiornata, rendendo incerta l’applicazione delle sanzioni nei confronti di chi infrange tali restrizioni sulle piattaforme online.
Le sanzioni previste per la violazione del silenzio elettorale
La violazione del silenzio elettorale comporta l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro, indipendentemente dalle modalità con cui viene infranto il divieto.
Il rispetto di questa norma è sotto la stretta sorveglianza della Direzione centrale dei servizi elettorali, un organismo del Ministero dell’Interno, che si occupa non solo della gestione e revisione delle liste elettorali, ma anche di monitorare e garantire l’osservanza delle disposizioni legate al silenzio elettorale.
Guida al voto
I cittadini potranno esprimere il loro voto scegliendo un solo candidato alla carica di presidente, semplicemente tracciando un segno accanto al nome del candidato preferito. In tal caso, il voto sarà automaticamente valido anche per la lista o coalizione a lui collegata. In alternativa, è possibile votare esclusivamente per una lista; in questo caso, il voto sarà valido sia per la lista sia per il candidato presidente ad essa associato.
Un’altra possibilità è votare per un candidato alla presidenza e contemporaneamente per una delle liste a lui collegate, segnando il simbolo della lista. Inoltre, è consentito esprimere una preferenza per un massimo di due candidati, accanto al contrassegno della lista regionale, rispettando la parità di genere (un uomo e una donna). Qualora questa regola non venga rispettata, la seconda preferenza sarà annullata e il voto sarà valido solo per la prima.
Per partecipare alla votazione, gli elettori dovranno semplicemente presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.
I seggi saranno aperti domenica 17 novembre 2024, dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 18 novembre 2024, dalle 7:00 alle 15:00.