Una pronuncia destinata a segnare un cambio di paradigma nel diritto del lavoro scolastico, rafforzando concretamente le garanzie per i lavoratori più fragili.
Con la sentenza n. 263, emessa dal giudice Manuela Olivieri del Tribunale di Terni, è stato accolto integralmente il ricorso promosso e patrocinato dalla FLC CGIL di Terni a difesa di una docente precaria titolare di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e beneficiaria delle tutele previste dalla Legge n. 104/1992, articolo 21.
La decisione riconosce alla lavoratrice il diritto alla scelta prioritaria della sede scolastica, il cui esercizio era stato negato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, e dispone un risarcimento economico per il part-time involontario cui la docente era stata costretta per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
La vicenda ha avuto inizio nell’anno scolastico 2023/2024, quando la docente – inserita con riserva ai sensi della Legge 68/99 – non è stata riconosciuta dall’USR Umbria – Ambito Territoriale di Terni come beneficiaria del diritto di precedenza nella scelta della sede, previsto dall’articolo 21 della Legge 104/92.Nonostante le chiare previsioni normative, la docente è stata assegnata a un istituto scolastico molto distante dalla propria residenza, in violazione dell’ordine di preferenze espresso nella domanda.
Tale assegnazione, resa ancor più gravosa dalle condizioni personali legate alla disabilità, ha determinato per l’insegnante l’impossibilità di affrontare quotidianamente lunghi spostamenti, costringendola di fatto a richiedere la riduzione dell’orario di servizio. Il Tribunale di Terni ha chiarito, in un passaggio centrale della motivazione, che l’assegnazione dell’incarico è avvenuta “in aperta violazione dell’ordine di preferenza di sedi espresso dalla docente nella domanda, nonché del suo diritto alla precedenza nella scelta della sede ex art. 21 L. n. 104/92”.
La sentenza evidenzia con chiarezza come l’amministrazione scolastica non abbia rispettato l’ordine corretto delle priorità stabilito dal legislatore a tutela dei lavoratori disabili e dei riservisti. Come si legge nel provvedimento, “la ricorrente ha ricevuto l’incarico di supplenza annuale in quanto riservista ai sensi della L. n.68/99, senza valutare, tuttavia, il diritto di precedenza ai sensi degli artt.3 e 21 Legge n.104/1992”.
Di particolare rilievo è anche l’interpretazione fornita dal giudice sul rapporto tra la riserva prevista dalla L. 68/99 e la precedenza sancita dalla L. 104/92. Il Tribunale chiarisce che “Il riservista, in quanto tale - si legge tra le motivazioni della sentenza - già fa parte del contingente di personale assunto e/o da assumere e quindi rientra nella graduatoria. Una volta entrato in graduatoria può far valere la preferenza nella scelta della sede ai sensi della L. n. 104/1992, superando gli aspiranti con punteggio superiore”.
Si tratta di un chiarimento di grande rilevanza giuridica, destinato a fare ordine in una materia spesso caratterizzata da applicazioni difformi tra i vari Uffici Scolastici Regionali. A sostegno della propria decisione, il Tribunale richiama inoltre “le note esplicative emesse da diversi Uffici Scolastici, evidentemente di avviso diverso rispetto a quello dell’Umbria”, confermando la fondatezza dell’interpretazione adottata nel caso specifico.
La parte dispositiva della sentenza affronta con rigore anche il profilo del danno economico subito dalla docente. Il Tribunale sottolinea che “se l'assegnazione della sede di lavoro avviene senza considerare lo stato di disabilità del lavoratore, il datore di lavoro può privarlo delle cure e dell'assistenza di cui gode o ancora indurlo - per la necessità di mantenere queste ultime - all’abbandono dell'attività lavorativa, o come nel caso che ci occupa, a scegliere l’orario ridotto”. Il giudice accerta inoltre “un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe optato per l’orario completo di n.18 ore”.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale di Terni ha stabilito che “accertata l’illegittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, dichiara sussistente il diritto della docente di beneficiare della priorità ai sensi dell’art. 21, c. 1 L. n. 104/1992 nella scelta della sede e a prestare servizio in un'istituzione scolastica più vicina alla sua residenza” e “condanna il Ministero al risarcimento del danno pari al 50% delle retribuzioni perdute”.
La FLC CGIL di Terni ha espresso soddisfazione per la pronuncia, definendola “una vittoria di grande portata della FLC CGIL Terni e del proprio ufficio legale a tutela dei diritti e della dignità del lavoro nella scuola pubblica, dei docenti precari e dei soggetti più fragili”.
Il sindacato sottolinea come la sentenza confermi la validità e l’efficacia delle azioni legali e sindacali intraprese negli ultimi anni per il rispetto delle norme che garantiscono pari opportunità e accesso equo al lavoro, anche in condizioni di disabilità o fragilità. La FLC CGIL Terni ha inoltre ribadito il proprio impegno a proseguire la battaglia per la piena affermazione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola: “La FLC CGIL Terni continuerà a battersi affinché nessuna lavoratrice e nessun lavoratore della scuola sia più discriminato o costretto a scegliere tra il diritto al lavoro e la tutela della propria salute”.
La sentenza del Tribunale di Terni va oltre la tutela di un singolo caso, configurandosi come un precedente giuridico e sindacale di portata nazionale. Essa riafferma con chiarezza il principio secondo cui le amministrazioni pubbliche devono garantire il rispetto delle priorità e delle tutele previste per i lavoratori disabili e riservisti, anche nell’ambito delle procedure di assegnazione temporanea e delle supplenze annuali.
Nel suo insieme, la decisione rappresenta un monito concreto contro prassi amministrative superficiali o discriminatorie e contribuisce a consolidare un modello di scuola pubblica realmente inclusiva, fondato sul rispetto dei diritti, della dignità e delle condizioni personali di chi vi lavora.